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Attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Devono presentare richiesta di AUA tutte le attività che siano soggette all’ottenimento di uno o più dei seguenti titoli abilitativi:

  1. Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06 (sia con recapito in ambiente sia con recapito in rete fognaria);

  2. Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; ;

  3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

  4. Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (inquinamento atmosferico);

  5. Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (inquinamento acustico);

  6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;

  7. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013, è fatta comunque salva la FACOLTA' di NON avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette SOLO a comunicazione (punti b., e. o g.) ovvero ad autorizzazione di carattere generale (punto d.), ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Sono invece ESCLUSI dalla disciplina dell’AUA i casi di alcune specifiche tipologie di attività, per le quali la normativa prevede già la necessità di ottenimento di Autorizzazioni uniche e specificamente:

  • Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

  • Impianti di gestione rifiuti sottoposti alla normativa dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

  • Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 387/2003, o da cogenerazione , soggetti al D.Lgs. n. 20/2007;

  • Impianti soggetti a procedura di VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca ogni altro atto di assenso in materia ambientale.

Inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014, sono ESCLUSI dall'AUA:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da Enti pubblici o dati in concessione da questi;

  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza;

Infine rimangono comunque ESCLUSE dall’ambito di applicazione del DPR 59/13 le autorizzazioni rilasciate a privati cittadini o Enti pubblici, in quanto non soggetti alla disciplina del DPR 160/2010.

 

Concetto di "insediamento"

Si considera come unico insediamento (oggetto di unico atto autorizzativo in materia ambientale) un complesso di impianti, capannoni o immobili che siano relativi a una stessa Ragione Sociale e che siano contigui, cioè in una o più delle seguenti condizioni:

  • abbiano reti e/o sottoservizi comuni;

  • siano in posizione reciproca tale da consentire un potenziale scambio di materie prime, intermedi di lavorazione, prodotti, scarti di lavorazione, energia, senza intermediazioni, quali ad esempio bolle di accompagnamento per merci, documenti di trasporto rifiuti, contratti con società terze, etc..

 
Di conseguenza, le istruttorie per l’adozione dell’AUA includono d'ufficio la verifica del fatto che, per una determinata Ragione sociale, siano in essere eventuali provvedimenti autorizzativi ex DPR 59/2013, che riguardino anche unità locali differenti ma corrispondenti ai princìpi sopra riportati. In tale circostanza il procedimento di adozione dell’AUA riunirà in un atto unico i vari titoli abilitativi esistenti, anche attraverso adeguata richiesta d’integrazioni da parte dell’Azienda, in modo da acquisire gli elementi tecnici necessari.

Documenti

Ultimo aggiornamento:
21/02/2020, 10:43