Ambiente e territorio

Briciole di pane

Prelievi di acqua (iter autorizzativo e modulistica)

Derivazioni di acqua pubblica e singoli procedimenti istruttori (iter autorizzativo)

Derivazioni di acqua pubblica e singoli procedimenti istruttori (iter autorizzativo)

Con il termine derivazione si definisce qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici (sotterranei o superficiali) realizzato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque.

L'acqua (superficiale e sotterranea) è un bene di tutti e come tale non può essere sfruttata senza l'autorizzazione rilasciata dalle autorità preposte. Tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono derivare acque pubbliche sul proprio terreno o sul terreno altrui, devono chiederne la concessione alla Provincia di Como ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933 s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 s.m.i.

Il prelievo di acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia si configura come derivazione abusiva e come tale, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, così come modificato dal D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 30.000,00, nonché alla disposizione di cessazione immediata del prelievo.

Se nulla osta, la concessione viene rilasciata con apposito provvedimento della Provincia di Como per 40 anni nel caso di irriguo, e per 30 anni in tutti gli altri casi. La Provincia di Como può decidere di limitare la durata della concessione in alcuni casi particolari definiti dall’art. 14 comma 3 del R.R. sopra citato.

Sono definite:

  • piccole derivazioni i prelievi con portate medie inferiori a 100 l/sec; nel caso di uso irriguo con portate medie inferiori a 1000 l/sec oppure con superficie irrigata fino a 500 ettari; e per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua inferiore a 3000 kW. Le piccole derivazioni sono di competenza delle Province.

  • grandi derivazioni i prelievi con portate medie maggiori di 100 l/sec; nel caso di uso irriguo con portate medie maggiori di 1000 l/sec oppure con superficie irrigata superiore a 500 ettari; e per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua superiore a 3000 kW. Le grandi derivazioni sono di competenza della Regione Lombardia.

I canoni da pagare:

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo definito in funzione della portata media di prelievo e dell'uso della risorsa (pagina dedicata: canoni demaniali). Il canone è stabilito da Regione Lombardia annualmente in base all’aggiornamento ISTAT. Tale canone è dovuto anche nel caso in cui l'utente non voglia oppure non possa fare uso, in tutto od in parte, delle acque oggetto della concessione. Le modalità di pagamento dei canoni sono riportate nel sito della Regione Lombardia.

L'uso potabile privato:

La D.G.R. n ° 4/45266 del 25 luglio 1989 s.m.i., “Regolamento d’igiene tipo”, recepita dai singoli Comuni, al punto 3.4.66, 3.4.67 e 3.4.74, stabilisce che:

  • ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto;

  • ove ciò non sia possibile (in quanto zona non servita da acquedotto) il Sindaco, su parere dell’ATS competente, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

  • altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dall’ATS competente.

  • per le fonti d’approvvigionamento di acqua potabile private, dove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco provvederà ad ingiungere all’interessato l’obbligo di allacciamento all’acquedotto e disporrà la cessazione del prelievo privato (ordinanza sindacale) dandone comunicazione alla Provincia.

Documenti

LE ISTANZE E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Attingimento e Licenza d'uso

Attingimento (art. 32 del R.R. n. 02/2006 s.m.i.):

L’attingimento può essere definito come una derivazione da corpo idrico superficiale (lago, torrente, fiume, roggia ecc.), di solito nel caso di prelievi saltuari o di soccorso, che viene attuata mediante pompe mobili o semifisse (Fig. 1) oppure con altri congegni elevatori o sifoni, posti sulle sponde o sugli argini.

Per configurarsi come attingimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. la portata dell’acqua attinta non superi i 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non sia superiore ai 300.000 m3;

  2. non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;

  3. non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti, e sia salvaguardato il DMV nel corso d’acqua.

Licenza d'uso (art. 22 c. 5 del R.R. n. 02/2006 s.m.i.):

La licenza d’uso delle acque sotterranee, reperite mediante la perforazione di pozzi, può essere rilasciata nel caso seguente: “perforazione finalizzata ad un uso temporaneo, non superiore ad un anno, delle acque rinvenute”. La Licenza d'uso non può essere rinnovata.

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le tipologie d’istanze compresi: variante, subentro, rinuncia, rinnovo, licenza d’attingimento, uso domestico devono essere “obbligatoriamente” presentate on-line tramite il portale di Regione Lombardia “SIPIUI”, allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

La richiesta di Licenza d’uso deve essere presentata direttamente alla Provincia di Como inviando il tutto tramite PEC e in firma digitale all’indirizzo: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it. La documentazione da allegare all’istanza è specificata nella pagina “Modulistica”.

Derivazione di acque sottorranee

Le acque sotterranee sono definite come le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile. Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie, concentrate e diffuse, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonché i laghi e gli affioramenti idrici in genere ottenuti in conseguenza dell’attività estrattiva da cava.

La captazione delle acque sotterranee avviene in corrispondenza di sorgenti attraverso bottini di presa, trincee drenanti, gallerie drenanti, drenaggi sub-orizzontali oppure mediante la perforazione di pozzi e l’utilizzo di pompe per l’estrazione di acqua.

Possiamo quindi distinguere tra derivazione di acque di falda (dove per falda s’intende uno strato di acquifero completamente saturo e delimitato inferiormente da argilla impermeabile) e derivazione da sorgente.

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° febbraio 2018 le nuove istanze di derivazione di acqua pubblica vengono “obbligatoriamente” presentate tramite il portale on-line di Regione Lombardia “SIPIUI” allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

Derivazioni di acque superficiali

Le acque superficiali sono definite come una componente dell’atmosfera che costituisce il reticolo idrografico formato dai corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii, canali), dai laghi e dalle zone umide.

La captazione delle acque superficiali può avvenire attraverso strutture mobili (pompe ad immersione e tubazioni in PVC), fisse (bottini di presa, canali o briglie di derivazione) oppure semifisse.

Nel caso di derivazioni da corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii, canali) deve essere garantito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corpo idrico derivato così come disposto dal “Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)” previsto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione Consigliare VIII/2244 del 29/03/2006 aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. X/6990 del 31 luglio 2017 s.m.i – NTA (Norme Tecniche Attuative) e Allegato 1 alle NTA.

Si riporta quanto prescritto all’art. 26 delle sopra citate NTA comma 6:

“Per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei corsi d’acqua, per tutte le nuove derivazioni è prevista una soglia minima di portata NON derivabile pari a 50 l/s”.

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° febbraio 2018 le nuove istanze di derivazione di acqua pubblica vengono “obbligatoriamente” presentate tramite il portale on-line di Regione Lombardia “SIPIUI” allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

Rinuncia alla concessione di derivazione

Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 all’art. 36 disciplina la “rinuncia” alla concessione di derivazione.

Il concessionario di acqua pubblica che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’autorità concedente. La comunicazione dovrà essere accompagnata dal progetto per la dismissione della derivazione e il ripristino dei luoghi, che dovrà seguire le indicazioni della Provincia di Como.

La Provincia di Como invia all’utente comunicazione di presa d’atto della rinuncia, contenente il nulla osta per la dismissione indicando le prescrizioni da adottare ai fini della conclusione della concessione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il richiedente dovrà, successivamente al ripristino dei luoghi e congiuntamente al Direttore dei lavori, presentare un’autocertificazione con le modalità effettivamente adottate per la chiusura.

Dopo la verifica del ripristino dello stato dei luoghi, in caso di sopralluogo dei tecnici della Provincia, oppure dopo la ricezione dell’autocertificazione suddetta, l’autorità concedente dichiara, con provvedimento motivato da comunicare al concessionario, l’avvenuta rinuncia alla concessione con conseguente estinzione dell’utenza.

L’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia (es. istanza presentata il 10 gennaio 2021, il canone termina con il versamento dell’annualità 2021).

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le tipologie d’istanze compresi: variante, subentro, rinuncia, rinnovo, licenza d’attingimento, uso domestico devono essere “obbligatoriamente” presentate on-line tramite il portale di Regione Lombardia “SIPIUI”, allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

Varianti alla concessione di derivazione

Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 agli artt. 25 e 26 (Varianti) disciplina le variazioni nelle caratteristiche tecniche delle derivazioni di acqua pubblica rilasciate con apposito provvedimento di concessione. Il concessionario d’acqua pubblica che intende variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, deve presenta domanda alla Provincia di Como, utilizzando l’apposito modulo accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Le modifiche nelle caratteristiche dell’utenza si suddividono in varianti sostanziali (disciplinate dall’art. 25) e non sostanziali (disciplinate dall’art. 26).

Varianti sostanziali:

Sono varianti sostanziali le modifiche di seguito elencate:

  1. modificazioni sostanziali delle opere di raccolta (aumento punti di presa; approfondimento pozzi, ecc.), di regolazione, di presa e di restituzione o della loro ubicazione;

  2. una diversa destinazione d’uso della risorsa (es. da industriale a irriguo ecc.), ovvero un nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite (es. da utilizzo industriale ad industriale e irriguo che comporti aumento di portata ecc);

  3. un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell’interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.

Nei casi sopra indicati, la domanda è presentata e istruita come se fosse una nuova concessione.

Varianti non sostanziali:

Le varianti non riconducibili alle ipotesi sopra elencate sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata descritta all’articolo 26 del R.R. In questo caso la domanda di variante non comporta modifiche nella scadenza originaria della concessione.

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le tipologie d’istanze compresi: variante, subentro, rinuncia, rinnovo, licenza d’attingimento, uso domestico devono essere “obbligatoriamente” presentate on-line tramite il portale di Regione Lombardia “SIPIUI”, allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

Subentro

Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 all’art. 31 disciplina il subentro nella titolarità di concessione di derivazione di acqua da pozzo, sorgente o corpo idrico superficiali.

Solo le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di passaggio di proprietà del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del R.D. 1775/1933 s.m.i.

Per tutti gli altri usi non è ammessa la cessione delle utenze, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo “nulla osta” da rilasciarsi da parte dell’autorità concedente. La richiesta di “nulla osta” è presentata direttamente alla Provincia di Como a cura del concessionario, illustrando i motivi che ne determinano la cessione, firmata sia dal richiedente sia dal nuovo concessionario (MODELLO A e MODELLO B).

La Provincia di Como provvede al rilascio del relativo provvedimento di “nulla osta” ovvero di diniego motivato al concessionario che intende cedere l’utenza.

Ottenuto il “nulla osta”, il concessionario può procedere alla cessione dell’utenza.

Entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, il nuovo concessionario inoltra alla Provincia di Como il relativo atto traslativo in copia conforme all’originale oppure resa conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Una volta ricevuto l’atto traslativo viene emesso apposito provvedimento attestante l’avvenuto passaggio di utenza, da comunicarsi al nuovo concessionario.

Al nuovo concessionario sono applicabili tutte le disposizioni dell’originario decreto di concessione e del relativo disciplinare.

Le utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Presentazione della domanda:

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le tipologie d’istanze compresi: variante, subentro, rinuncia, rinnovo, licenza d’attingimento, uso domestico devono essere “obbligatoriamente” presentate on-line tramite il portale di Regione Lombardia “SIPIUI”, allegando (come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda del portale “DOCUMENTI DA ALLEGARE”) la documentazione richiesta dalla Provincia di Como come specificata nella pagina “Modulistica”.

Modifica della Titolarità di concessione

Le società commerciali utenti di derivazione devono comunicare entro 30 giorni dall’omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione (compresa la variazione della Sede Legale e del Legale Rappresentante), a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile del 1942, allegando alla comunicazione copia semplice dell’atto notarile attestante le modifiche avvenute (art. 20 del R.D. n. 1755/33 s.m.i.) oppure un estratto della visura camerale.

Nei casi sopra citati, nei quali non vi sia modifica dei dati fiscali, la Provincia di Como emetterà una presa d’atto delle modifiche, che formalizzi l’avvenuta variazione nella titolarità della concessione. Saranno aggiornate a cura della Provincia le banche dati regionali e provinciali.

Presentazione della comunicazione:

La modifica può verificarsi con variazione dei Dati Fiscali. in questo caso la modifica comporta un Subentro e deve essere gestita tramite SIPIUI allegando quanto previsto alla pagina Modulistica.

La modifica senza variazione dei Dati Fiscali deve essere comunicata direttamente alla Provincia tramite PEC utilizzando la modulistica specificata nella pagina “Modulistica.

Ultimo aggiornamento:
24/01/2024, 12:05