Derivazioni di acque pubbliche
Chi intende derivare e utilizzare a qualsiasi uso le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale) è tenuto ad acquisire la necessaria concessione amministrativa e a pagare annualmente il canone demaniale corrispondente all’utilizzo concesso.
Alla Provincia competono le seguenti funzioni in materia di utilizzo/tutela delle acque pubbliche e relativa attività di vigilanza (art. 43 della Legge Regionale n. 26 del 2003 s.m.i.; Regolamento Regionale n. 2 del 2006 s.m.i.):
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il rilascio di Concessioni di “piccole derivazioni” di acqua pubblica definite dal Regio Decreto n. 1775 del 1933 s.m.i.;
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il rilascio di “Licenze d’attingimento” / “Licenze d’uso” temporanee;
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varianti, rinnovi, rinunce, revoche e volture connesse alle piccole derivazioni di acqua pubblica.
Le derivazioni sono distinte dal Regio Decreto n. 1775 del 1933 s.m.i. in:
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derivazione di acqua sotterranea (da sorgenti e da falda mediante l’escavazione di pozzi);
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derivazione di acqua da corpi idrici superficiali (laghi, torrenti, fiumi, bacini artificiali).
Nelle pagine presenti nel banner a sinistra, sotto la voce “Derivazione Acque pubbliche”, sono riportati:
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approfondimenti su:
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tipologie di prelievi e derivazioni (Prelievi d’acqua);
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come presentare istanza di concessione oppure d’attingimento “Modulistica”;
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cosa s'intende per “uso domestico” (non è solo l'uso potabile);
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“denunce dei volumi di acqua prelevati” (da inoltrare entro il 31 marzo di ogni anno);
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“canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche” (da versare a Regione Lombardia entro il 30 giugno di ogni anno).
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l’elenco delle pubblicazioni riguardanti le domande presentate alla provincia e il rilascio delle concessioni di derivazione ("Avvisi di Pubblicazione").
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la “documentazione tecnica” relativa alle istanze di concessione da scaricare per l’espressione del parere di competenza degli Enti interessati (accesso con password).
Attenzione:
Comunicazione:
13/01/2012 - La legge n. 183/2011 , entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Non si devono, pertanto, più allegare alle istanze di concessione il Certificato di Destinazione Urbanistica e la Visura Camerale per le Ditte. La Visura camerale deve essere sostituita da idonea autocertificazione.
Documenti
Ultimo aggiornamento:
31/01/2022, 14:53