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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (in Organizzazione)

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

In questa sezione vengono pubblicate le sanzioni per mancata comunicazione dei dati dell'Ente, come indicato dall'art. 47, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 riportato di seguito:

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato. 
  1-bis. La sanzione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  nei confronti del dirigente che non effettua la  comunicazione  ai  sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli  emolumenti  complessivi
percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica.  Nei  confronti   del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al  medesimo articolo si applica una  sanzione  amministrativa  consistente  nella decurtazione dal 30 al 60 per  cento  dell'indennita'  di  risultato, ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita' accessoria  percepita  dal  responsabile  della  trasparenza,  ed  il
relativo   provvedimento   e'   pubblicato    nel    sito    internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
  2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in carico  al  responsabile  della   pubblicazione   consistente   nella
decurtazione dal 30 al 60  per  cento  dell'indennita'  di  risultato ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della  trasparenza.  La  stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non  comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso  entro trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le   indennita'   di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
  3. Le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  irrogate dall'Autorita'  nazionale   anticorruzione.   L'Autorita'   nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il  procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

 

Nel periodo 2018-2022 non si è verificata la fattispecie.

Ultimo aggiornamento:
03/03/2023, 09:56