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Derivazioni di acque pubbliche

Derivazioni di acque pubbliche

Chi intende derivare e utilizzare a qualsiasi uso le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale) è tenuto ad acquisire la necessaria concessione amministrativa e a pagare annualmente il canone demaniale corrispondente all’utilizzo concesso.

Alla Provincia competono le seguenti funzioni in materia di utilizzo/tutela delle acque pubbliche e relativa attività di vigilanza (art. 43 della Legge Regionale n. 26 del 2003 s.m.i.; Regolamento Regionale n. 2 del 2006 s.m.i.):

  • il rilascio di Concessioni di “piccole derivazioni” di acqua pubblica definite dal Regio Decreto n. 1775 del 1933 s.m.i.;

  • il rilascio di “Licenze d’attingimento” / “Licenze d’uso” temporanee;

  • varianti, rinnovi, rinunce, revoche e volture connesse alle piccole derivazioni di acqua pubblica.

Le derivazioni sono distinte dal Regio Decreto n. 1775 del 1933 s.m.i. in:

  • derivazione di acqua sotterranea (da sorgenti e da falda mediante l’escavazione di pozzi);

  • derivazione di acqua da corpi idrici superficiali (laghi, torrenti, fiumi, bacini artificiali).

Nelle pagine presenti nel banner a sinistra, sotto la voce “Derivazione Acque pubbliche”, sono riportati:

  1. approfondimenti su:

  1. l’elenco delle pubblicazioni riguardanti le domande presentate alla provincia e il rilascio delle concessioni di derivazione ("Avvisi di Pubblicazione").

  2. la “documentazione tecnica” relativa alle istanze di concessione da scaricare per l’espressione del parere di competenza degli Enti interessati (accesso con password).

Attenzione:

14/02/2017 -  A partire da agosto 2016 gli Enti pubblici hanno adottato la dematerializzazione dei documenti e atti cartacei, come previsto dal DPCM del 13/11/2014. A partire da gennaio 2017, gli Enti pubblici, gli studi tecnici professionali e le Aziende/Società dovranno comunicare con la Provincia di Como esclusivamente tramite PEC e in firma digitale al seguente indirizzo: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it . Documenti cartacei o di altro tipo non saranno accettati.

Comunicazione:

13/01/2012 - La legge n. 183/2011 , entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Non si devono, pertanto, più allegare alle istanze di concessione il Certificato di Destinazione Urbanistica e la Visura Camerale per le Ditte. La Visura camerale deve essere sostituita da idonea autocertificazione.

Ultimo aggiornamento:
31/01/2022, 14:53