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Sonde geotermiche

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Sonde geotermiche

Con il Regolamento Regionale 7/2010 la Regione Lombardia disciplina l'installazione delle Sonde geotermiche abrogando di fatto l'art. 22 comma 5 del R.R. n. 2/2006 in relazione alle sole Sonde getoermiche.

Gli impianti vengono distinti in funzione delle profondità che raggiungono e in funzione della loro dimensione.

E' stato predisposto un Registro Regionale Sonde Geotermiche, accessibile all’indirizzo http://geotermia.cestec.eu – che snellisce le procedure di comunicazione e che consentirà di monitorare in tempo reale la diffusione della tecnologia sull’intero territorio regionale.

Per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è obbligatoria la sola registrazione dell’impianto al Registro Regionale Sonde Geotermiche (RSG), raggiungibile dell’indirizzo sopra indicato.

Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, è invece necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Provincia competente per il territorio. Anche in questo caso la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

Il Regolamento distingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti.

  • I “piccoli impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;

  • I “grandi impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.

Per i “grandi impianti”, sempre utilizzando il Registro Sonde Geotermiche, sarà necessario fornire le informazioni che vengono ottenute attraverso il Ground Response Test, ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.

Per i grandi impianti, nello specifico, è altresì prevista l’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio.

Il Regolamento è corredato da un Allegato tecnico di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche in relazione ai materiali da utilizzare, alle modalità di perforazione, alla posa delle sonde, alle operazioni di verifica funzionale, al monitoraggio ambientale, agli organi di sicurezza e di controllo, nonché agli aspetti prestazionali degli impianti.

Con decreto dirigenziale saranno indicate le modalità per la gestione e la tenuta del Registro Regionale Sonde Geotermiche (RSG) nonché i modelli di domanda per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale 7/2010.

Ultimo aggiornamento:
21/02/2020, 10:58