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Corona virus - Ordinanza regione Lombardia n.554: disposizioni gestione dei rifiuti e di bonifica

Data :
03 giu 2020
Immagine di un cassonetto dei rifiuti

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Modificata la precedente ordinanza n.520

Il presidente della Regione Lombardia ha emesso l’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020 contenente disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La nuova ordinanza modifica la precedente n.520, in particolare cessa l’efficacia del
punto 21, restando invece confermate, nel resto, le forme straordinarie,
temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni
vigenti che interessano tutto il territorio regionale e, conseguentemente ordina, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016:

 

  • che i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzat iall’interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301. È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n.520 del 1°aprile 2020. A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS COVID 19 n.26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l’abbandono di rifiuti.
  • che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18/03/2020 e che nel periodo di emergenza COVID 19:
  1. il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;
  2. le superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detergenti/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell’ambiente;
  3. sia ridotto al minimo, in caso di impossibilità di procedere con altri mezzi, l’utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, per evitare il sollevamento della polvere, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti;
  • di consentire l’attività dei Centri del riutilizzo e, qualora siano effettuate anche attività di distribuzione o vendita dei beni, che tali centri debbano rispettare in particolare anche le indicazioni operative fornite dell’Ordinanza 547 del 17 maggio 2020 così come definite all'allegato 1 alla voce Commercio al dettaglio in sede fissa; che, in deroga agli atti autorizzativi:
  1. tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104;
  2. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, in deroga anche all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili.

Per avvalersi di tali possibilità, i gestori dovranno inviare preventiva
comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente
competente, ARPA ed ATS, accompagnata da:

  • una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;
  • una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzi l’indisponibilità di altri impianti (solo per deroga b); che tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 e codice EER 150203 (limitatamente a fazzoletti,mascherine e guanti monouso per prevenzione contagio da COVID-19) debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12/03/2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16/03/2020 ed in particolare:

 

  1. sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
  2. siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all’uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
  3. siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
  4. siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo le massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

Laddove gli impianti di trattamento non possano garantire il rispetto delle
indicazioni fornite, tale rifiuto non potrà essere ritirato e dovrà essere inviato
direttamente ad incenerimento;

  • che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
  1. in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
  2. in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
  3. in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020, tale carico termico sostituisce, quindi, per l’anno 2020 il limite quantitativo annuo autorizzato; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera l) del d.lgs 152/06.
     

 

Ultimo aggiornamento:
03/06/2020, 12:17