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Studi di Consulenza Automobilistici

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Informazioni generali

L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 08/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 04/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Le imprese che intendono svolgere l'attività di studio di consulenza devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia. Il procedimento che permette l'esercizio dell'attività di consulenza si conclude previa verifica positiva della conformità dei requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante, dell'impresa e dell'adeguatezza dei locali, sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi), presso i quali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi della fase istruttoria dell'istanza, specifico sopralluogo preliminare

Requisiti del Legale rappresentante

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei requisiti seguenti:
a)    sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati dell'Unione Europea stabilito in Italia oppure sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, con permesso di soggiorno;
b)    abbia raggiunto la maggiore età;
c)    non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d)    non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e)    non sia stato interdetto o inabilitato
f)    sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
g)    disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
In caso di società l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti:

  • da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  • dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  • dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Il requisito di cui al punto f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sopra elencati.
Il requisito di cui al punto g) deve essere posseduto dalla società.
Il titolare della impresa individuale, ovvero in caso di società, i soci in possesso dell'attestato di idoneità, hanno la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività.
 

Idoneità professionale

Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale.
Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, l'attestato è rilasciato da questa Provincia previo superamento di uno specifico esame di idoneità.

Capacità finanziaria

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.M. 9 novembre 1992, le imprese che richiedono all'Ente un’autorizzazione per iniziare ex novo l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

  • aziende o istituti di credito;
  • società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €.2.582.284,50.

L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992, deve avere importo almeno pari a €.51.645,69.

Locali

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 i locali dello studio di consulenza devono:

  • essere riconosciuti idonei dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione;
  • essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (*);
  • possedere le seguenti caratteristiche: 
  1. altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio;
  2. un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
  3. ufficio areato e illuminato dotato di arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;
  4. servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e areati.

(*) Qualora lo studio di consulenza svolga anche attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione.

Contributo una tantum

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 da effettuare tramite Banca d’Italia sul Capo XV, Capitolo 2454, art. 1, con la seguente motivazione “Contributo una tantum dovuto dalle imprese o dalle società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
L'entità del contributo una tantum è stata fissata dal D.M. 26 aprile 1996, in €.25,82 .

Apertura seconda sede

L'impresa già autorizzata allo svolgimento dell'attività di studio di consulenza può aprire ulteriori sedi previa richiesta di una nuova autorizzazione per ciascuna delle suddette sedi.
Per ogni nuova sede dovrà essere prevista la presenza di un Responsabile professionale abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.
A seconda della forma organizzativa imprenditoriale potrà trattarsi di un socio, di un accomandatario o di un amministratore, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla Legge 8 agosto 1991 n. 264, compreso l'attestato di idoneità professionale.
Inoltre, il Responsabile professionale non potrà esplicare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

Normativa di riferimento

Il referente

Funzionario direttivo amministrativo
Giacomo Liga
031/230202 031/230265
Email: giacomo.liga@provincia.como.it

Ultimo aggiornamento:
30/09/2020, 11:53