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Esame di idoneità professionale per l'esercizio di attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole

Esame di idoneità professionale per l'esercizio di attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole

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Informazioni generali

Non possono ottenere l’abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. 

Il soggetto che intende conseguire l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria deve: 

  • avere un’età non inferiore a diciotto anni; 
  • essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; 
  • essere in possesso di patente di guida della categoria B normale o speciale; 
  • essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011. 

Il soggetto che intende conseguire l’abilitazione alla professione di istruttore di guida deve: 

  • avere un’età non inferiore a ventuno anni; 
  • essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado;
  • essere in possesso di patente di guida comprendente: 
  1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgeranno esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione; 
  2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgeranno esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; 
  3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5,del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  • essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011, in relazione al tipo di abilitazione richiesta; 

Il candidato deve indirizzare all'Ufficio Trasporto Privato della Provincia una domanda in bollo del valore corrente indicando quale abilitazione voglia ottenere: 

  • per insegnante di teoria; 
  • per istruttore di guida, specificando se intende ottenere: 
  1. l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi; 
  2. l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli; 
  3. l’abilitazione ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  • per insegnante di teoria ed istruttore di guida, specificando l’abilitazione richiesta; 
  • l’estensione del tipo di abilitazione già in possesso; 

allegando:

  • autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attestante nascita, cittadinanza italiana, residenza in Provincia di Como, titolo di studio posseduto, possesso dei requisiti morali richiesti; 
  • fotocopia della patente posseduta; 
  • attestato di frequenza al corso di formazione iniziale frequentato; 
  • n°2 marche da bollo del valore corrente da apporre su originale e copia del titolo di abilitazione; 
  • Attestato del versamento dell’ importo di €.100,00=, richiesto come corresponsione dei Diritti di Segreteria, effettuato sul c.c. n°227223 intestato a “Provincia di Como – Servizio Tesoreria – via Borgovico n° 148 – 22100 COMO”; 
  • (solo per chi vuole ottenere l’abilitazione come istruttore di guida o insegnante di teoria ed istruttore di guida): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la disponibilità dei veicoli nel giorno della prova pratica e relativa assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i trasportati durante la prova stessa. 
     

Programma di esame per gli insegnanti di teoria

L’esame verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n 17 e si articola in quattro fasi: 

  • Il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiori a due; 
  • Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d’esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 
  • Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E’ ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  • Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 

Programma di esame per gli istruttori di guida

L’esame verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 e si articola in tre prove: 

  • Il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; 
  • Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 
  • Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità: 
  1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento della prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 
  2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; 
  3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; 

Sessioni di esame

La data delle sessioni sarà stabilita di volta in volta in base al numero di domande ammissibili pervenute ed alla tipologia dell’esame richiesto. 
Le sessioni d’esame verranno indette con provvedimento del Dirigente del Settore Infrastrutture a reti e puntuali. 

 

Il referente

Funzionario direttivo amministrativo
Giacomo Liga
031/230202 031/230265
Email: giacomo.liga@provincia.como.it

Ultimo aggiornamento:
30/10/2023, 16:17