Briciole di pane

Strutture ricettive: procedure di avvio e classificazione

Strutture ricettive: procedure di avvio e classificazione

Servizio rivolto a:
Imprese

Menù di navigazione

Classificazione strutture ricettive

La Legge Regionale 27/2015 in materia di turismo, all'art. 18 definisce le strutture ricettive distinguendole in Strutture ricettive alberghiere e Strutture ricettive non alberghiere.

Classificazione di struttura ricettiva per alberghi e residenze turistico alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere sono normate dalla nuova Legge Regionale 1 ottobre 2015 N. 27 "Politiche Regionali in Materia di Turismo di Attrattività del Territorio Lombardo”, entrata in vigore il 17 ottobre 2015
Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

  • alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative 
  • residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
  • alberghi diffusi: i servizi di ricevimento e accoglienza sono centralizzati, mentre gli altri servizi, le sale comuni, il ristorante e le camere o alloggi sono dislocati in uno o più edifici separati
  • condhotel: alberghi composti da uno o più unità immobiliari che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere e in appartamenti

Gli alberghi e le Residenze Turistico Alberghiere sono classificati a “stelle”, sulla base degli standard previsti dalla Legge Regionale.

La classificazione è attribuita dalla Provincia su richiesta dell’interessato.

L’interessato, in caso di sopravvenuti cambiamenti, può chiedere di rivedere la classificazione.

Normativa di riferimento

Strutture ricettive non alberghiere

Le attività ricettive non alberghiere - case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, Bed&Breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici - sono intraprese previa S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al Comune competente per territorio.


Le attività di Case e appartamenti per vacanze sono intraprese previa comunicazione preventiva al Comune competente per territorio.


Al Comune competente per territorio è necessario rivolgersi per ogni informazione su modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività, nonché per la cessazione temporanea o definitiva della stessa.


I servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei Bed&Breakfast e i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici sono definiti dal Regolamento regionale 5 agosto 2016 n.7.

Strutture ricettive non alberghiere - Aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate sulla base degli standard previsti dalla normativa regionale, con categoria da 1 a 5 stelle.


La classificazione è attribuita dalla Provincia su richiesta dell’interessato.


L’interessato, in caso di sopravvenuti cambiamenti, può chiedere di rivedere la classificazione.

I servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie sono definiti dal Regolamento regionale 19 gennaio 2018 n.3.

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento:
02/12/2021, 15:04