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Autoscuole

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Informazioni generali

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. Sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete, altresì, l'applicazione delle sanzioni.
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale.
Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.


Per poter avviare l’attività di autoscuola sono necessari i seguenti requisiti:

Il Legale Rappresentante che presenta l’istanza deve:

  • aver compiuto 21 anni, 
  • non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere o non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, c. 1. C.d.S.; 
  • essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazioni, aggiornate ai sensi degli artt.4 e 9 del D.M. 17/2011, quali insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale (24 mesi anche non continuativi), maturata negli ultimi cinque anni (art. 123 C.d.S.) - (in caso di part-time, occorrerà proporzionare le ore lavorate al fine del raggiungimento del requisito dell’esperienza biennale);
  • avere la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola;
  • essere in possesso di patente di guida né sospesa, né revocata di categoria A + DE;

La società deve disporre di adeguata capacità finanziaria, dimostrata tramite affidamento bancario di € 25.822,84 o certificato attestante la proprietà di beni immobili, riconducibili alla società, di valore non inferiore a € 51.645,69, liberi da gravami ipotecari (Art. 2 D.M. 317/95);


I locali in cui verrà svolta l’attività devono essere composti almeno: 

  • di un’aula di 25 mq di superficie e tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  • di servizi igienici dotati di bagno e antibagno illuminati ed aerati
  • di un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie, antistante l’aula e con ingresso autonomo (Artt. 3 e 4 D.M. 317/95);

L’attività deve disporre di materiale lezioni teoriche previsto dall'art. 5 del D.M. 317/95 e materiale per le esercitazioni e gli esami di guida previsto dall'art. 6 del D.M. 317/95.
Per poter esercitare l'attività di autoscuola, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare allo Sportello Unico del Comune in cui ha sede l’attività una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) comprensiva degli allegati richiesti, redatta sull'apposito modello predisposto da questa Provincia.
In ogni caso l'attività non potrà essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 123 comma 7bis del Codice della Strada).

Il referente

Funzionario direttivo amministrativo
Giacomo Liga
031/230202 031/230265
Email: giacomo.liga@provincia.como.it

Ultimo aggiornamento:
25/10/2021, 15:03