Briciole di pane

Statuto

Statuto

Lo Statuto è l’atto normativo fondamentale in cui si manifesta, in modo pieno e completo, l’autonomia dell’ente, configurandosi come una piccola “Costituzione”.

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.

Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico D.Lgs. 18n Agosto 2000, n.267.

Gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni ad essi indipendenti.

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente. L’Uffico del Ministero dell’Interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(Tratto dal testo unico D.Lgs. 18n Agosto 2000,n.267. Art. 6 )

 

 

Statuto del Comune di Laglio

Ultimo aggiornamento:
20/08/2020, 08:13