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Rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio

Rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio

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Informazioni generali

Si definisce trasporto di cose in conto proprio quel trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  1.  il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
  2. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
  3. le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il trasporto sebbene non sia soggetto a vincoli di contingentamento, è tuttavia subordinato al rilascio di licenza in conto proprio da parte della Provincia per ciascun veicolo a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298.
Tale licenza, rilasciabile con riferimento al numero di telaio, deve essere richiesta alla Provincia prima di rivolgersi alla Motorizzazione Civile per il rilascio della carta di circolazione e consente il trasporto di cose strettamente attinenti all'attività che si svolge e che si è autorizzati a trasportare. 

Le imprese aventi sede nella provincia di Como che intendono ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, dovranno presentare alla Provincia apposita domanda compilando opportunamente il modello per la richiesta o comunicazione che si deve presentare con assolta l’imposta di bollo del valore corrente, compilata e firmata dal Legale Rappresentante della società, con allegato un versamento di €.10,33 e corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L.298/1974; in particolare, il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente. 
L'Ufficio svolge una fase istruttoria in cui viene esaminata e valutata la documentazione inviata; il procedimento può essere sospeso se dall'esame della documentazione risultasse necessaria un'integrazione. Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'ufficio rilascia la licenza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'attività deve essere esercitata con riferimento ai contenuti del D.P.R. 16.9.1977 n. 783. 
Nell'ipotesi di variazione societaria rilevante, che comporti la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente, l'Ufficio provvede alla cancellazione dall'elenco dell'impresa già titolare e all'attribuzione di un nuovo numero di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio per la nuova Impresa. 

Il referente

Funzionario direttivo amministrativo
Giacomo Liga
031/230202 031/230265
Email: giacomo.liga@provincia.como.it

Ultimo aggiornamento:
01/10/2020, 10:29