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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

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Informazioni generali

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Presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione indicati alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 3 del DPR 59/2013, deve essere presentata unicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Per le modalità di dettaglio occorre riferirisi a quanto previsto dal SUAP competente per territorio. Per l'accesso alle informazioni necessarie è anche possibile riferirsi al seguente link:

IMPRESA IN UN GIORNO -SUAP

Si ricorda in generale che dal 1° novembre 2014 l'istanza può essere presentata solo per via telematica , mediante la modulistica e gli applicativi indicati al paragrafo specifico (Modulistica), cioè con l'utilizzo della modulistica regionale unificata e con modalità conformi ai protocolli derivanti dall’applicazione del DPR 160/2010.
Da tale data, le seguenti tipologie di istanze non sono più considerate ricevibili:

  • istanze presentate su supporto cartaceo;
  • istanze con documenti allegati non firmati digitalmente;
  • istanze presentate mediante l’utilizzo di modulistica differente da quella regionale unificata.

In ogni caso, documenti trasmessi dal Gestore (inteso come il Titolare dell’attività produttiva richiedente l’AUA), anche su supporto informatico ma non firmati digitalmente, non saranno presi in considerazione per l’iter istruttorio e saranno considerati formalmente mancanti.3
I files firmati digitalmente sono in genere riconoscibili in quanto presentano l'estensione finale .p7m . Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente è possibile consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

Domanda di volturazione - Comunicazione di subentro

PREMESSA
In caso di scarichi di acque reflue o emissioni in atmosfera, le autorizzazioni da volturare devono avere ancora ALMENO un anno di validità residua. Altrimenti occorre comunque chiederne anche il rinnovo.


**************** ATTENZIONE ******************
In merito ai procedimenti di volturazione, Regione Lombardia ha emanato la Deliberazione di Giunta n. XI/2606 in data 09/12/2019, recante: "Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)".
In base a tele Deliberazione,  è obbligatoria la presentazione delle istanze di volturazione tramite il Portale telematico individuato dal SUAP.
Per le istanze presentate a partire dal giorno 1 gennaio 2022, ALLA PROVINCIA SONO DOVUTI ONERI ISTRUTTORI in misura di 50 Euro così come indicati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 3827 del 14 luglio 2015.

Per le specifiche in merito a tali oneri, si rimanda alla Deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 155/2021.


La procedura prevede in sintesi quanto segue.

  • Il SUAP acquisisce l’istanza di voltura e procede alla verifica formale (consistente nel verificare che la domanda sia stata presentata completa di allegati e con le opportune firme digitali);
  • il SUAP trasmette, entro 5 giorni, l’istanza alla Provincia/Città Metropolitana quale autorità competente all’adozione dell’AUA, la quale provvederà alla predisposizione del provvedimento di voltura e all’inoltro dello stesso al SUAP;
  • il SUAP provvederà alla trasmissione del provvedimento di voltura al richiedente (Nuovo Gestore) e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente interessati (Provincia/Città Metropolitana, ARPA, Comune in tutti i casi; ATO, Gestore del S.I.I. nel caso di scarichi in fognatura), nonché al caricamento del provvedimento finale sulla piattaforma al fine dell’alimentazione del registro regionale AUA e del fascicolo d’impresa.

----------------   DETTAGLI RELATIVI ALLE VOLTURE  ----------------
In caso di mutamenti della Ragione sociale aziendale o del nominativo del Gestore (titolare del provvedimento autorizzativo), occorre formalizzare domanda di volturazione tramite il canale telematico in uso al SUAP competente per territorio, che resta sempre individuato come Autorità procedente.
Nel caso tali mutamenti intervengano nel corso di procedimenti amministrativi per il rilascio dell'atto autorizzativo, è possibile formalizzare una semplice comunicazione di subentro.
In entrambi i casi vale quanto segue.

  • Se dal punto di vista tecnico nulla varia rispetto a quanto autorizzato con il precedente atto o a quanto già depositato con la domanda di autorizzazione (cioè se la relazione tecnica, le planimetrie, gli schemi impiantistici, etc. valgono in toto anche per il nuovo Gestore) e quindi se si tratta di un mero subentro amministrativo di un Soggetto rispetto al precedente, è possibile inviare solo una richiesta di volturazione (o una comunicazione di subentro, nel caso sopra indicato) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che citi espressamente quali autorizzazioni debbano essere volturate, corredata dalla seguente documentazione:
  1. Copia del documento d’identità del nuovo Gestore (legale rappresentante o delegato munito di adeguata procura);
  2. Copia dell'atto notarile dal quale risulti la variazione societaria (solo nel caso che la medesima non sia ancora indicata nella visura camerale);
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato dal punto di vista tecnico;
  4. Autocertificazione antimafia
  5. Ulteriori Dichiarazioni, specifiche per il caso che in AUA sia compreso il titolo abilitativo per la gestione di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
  • Se invece la trasformazione societaria è “parziale”, nel senso che comporta una separazione strutturale degli impianti originariamente autorizzati in capo a un unico Soggetto, generalmente risulta necessaria sia una modifica sostanziale dell’autorizzazione vigente (per eliminazione della parte che passa alla nuova Società), sia il rilascio di nuova autorizzazione in capo, appunto, al nuovo Soggetto parzialmente subentrante.

Per le modalità di trasmissione della richiesta occorre far riferimento direttamente al SUAP, ma in genere la presentazione deve avvenire mediante Portale telematico, il tutto in firma digitale. Sarà poi il SUAP a farsi carico della trasmissione ai Soggetti pubblici competenti nell’ambito del procedimento amministrativo.


************** ATTENZIONE *****************
La volturazione è ammessa solo in caso di effettiva continuità gestionale/operativa dell'attività aziendale. Nel caso di accertamento contrario, la volturazione non è ammissibile, in ragione dell’interruzione dell’attività, che non consente l’ordinaria gestione e manutenzione dei presidi di tutela ambientale (sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, sistemi di depurazione delle acque reflue, sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, etc.) nonché il rispetto delle connesse prescrizioni autorizzative (piani di monitoraggio, piani di manutenzione, etc.).

 

Sottoscrizione digitale da parte di un Soggetto terzo

Nel caso che la firma digitale non sia effettuata direttamente dal Gestore (il Titolare dell'Attività), deve essere redatta apposita procura al Sottoscrittore, con l'utilizzo del seguente modulo o di uno equivalente.


Modulo Procura per sottoscrizione digitale della domanda


Il modulo, compilato manualmente e firmato in forma autografa dal Titolare dell'attività, dovrà essere poi digitalizzato e firmato digitalmente dal medesimo Soggetto delegato.
Ricevuta l'istanza, il SUAP la trasmetterà in modalità telematica all'Autorità competente (Provincia) e a tutti gli altri Soggetti competenti in materia ambientale, al fine dello svolgimento del procedimento e della relativa istruttoria.
L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Provincia di Como, verrà rilasciata direttamente dal SUAP con durata di 15 anni e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i titoli abilitativi compresi nel DPR 59/2013.

Informazioni per gli Sportelli Unici Attività Produttive

In relazione alla necessità di comunicazione diretta con i SUAP in merito ai procedimenti di adozione e rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali, come indicato nelle Circolari provinciali disponibili in questa pagina (Documenti e approfondimenti), è necessario garantire l'aggiornamento dei riferimenti da utilizzare: indirizzo di e.mail e PEC, numeri telefonici, nominativo del Responsabile e dei Funzionari operativi, etc.
A tal fine si fornisce il modulo per la segnalazione di ogni eventuale aggiornamento, da inviare a questa Provincia tramite PEC: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

  

Modulo per aggiornamento dati SUAP

Utilizzo dei portali telematici con requisiti di interoperabilità

In relazione alle modalità di presentazione delle domande, oltre alla modulistica unificata, Regione Lombardia ha messo a disposizione il portale MUTA per il caricamento delle domande stesse su una piattaforma informatica che garantisca i protocolli d’interoperabilità previsti dal DPR 160/2010 e specificati dalle recenti disposizioni regionali in materia (DDG n. 5512 del 25/06/2014 e DDC n. 5513 del 25/06/2014). Tale piattaforma potrà essere utilizzata liberamente dai SUAP che non utilizzino già il portale di IMPRESAINUNGIORNO(Infocamere) o che non disponessero di un software che risponda ai requisiti di interoperabilità richiesti.
Si ricorda a questo proposito che, in applicazione del D.P.R. 160/2010, ciascun SUAP è tenuto ad indicare sul portale Impresainungiorno le modalità scelte dallo stesso per la compilazione delle pratiche (mediante: software proprietario, Infocamere o MUTA).
Per i SUAP che già gestiscono le pratiche mediante software adeguato ai citati sistemi di interoperabilità, si precisa che non dovrà essere effettuata alcuna nuova operazione sul portale Impresainungiorno.
Dal momento in cui il SUAP competente rende disponibile un software per la compilazione on line delle pratiche, i Gestori sono tenuti all’inoltro delle istanze al SUAP unicamente attraverso la modalità indicata, con l’esclusione anche dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

Modulistica

Modulistica regionale unificata
La domanda deve essere presentata mediante utilizzo del Portale telematico in uso al SUAP competente per territorio. In caso di mancata identificazione del Portale, occorre fare riferimento alla modulistica regionale unificata. Si rimanda comunque al contatto diretto con il Responsabile del medesimo SUAP.


Modulo AUA unificato Regione Lombardia


-- ATTENZIONE --

Alla domanda presentata mediante modulistica regionale, devono essere ALLEGATI OBBLIGATORIAMENTE i seguenti documenti debitamente compilati, in formato PDF o PDF/A e firmati digitalmente: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e Autocertificazione antimafia


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Autocertificazione antimafia


Le informazioni di dettaglio relative all'utilizzo della modulistica regionale sono disponibili al seguente link del sito istituzionale di Regione Lombardia:

Modulistica regionale unificata


Nella modulistica, i campi evidenziati in rosso sono obbligatori: se non sono stati inseriti, al termine della compilazione, premendo il tasto “CONFERMA” vengono segnalati gli errori;


Le SCHEDE SETTORIALI appaiono in funzione dei titoli che vengono richiesti (sezione 5 della PARTE GENERALE) e del tipo di richiesta;
Le funzioni di “PRECOMPILAZIONE” sono attive se la modulistica viene compilata in ambiente “ internet” (basta essere connessi a internet, senza entrare in nessun sito/piattaforma specifica).

Alla domanda occorre allegare la Relazione tecnica, compilata e sviluppata nelle parti d'interesse.


La modulistica, già disponibile sul sito di  Regione Lombardia – Area Procedimenti (www.procedimenti.servizirl.it) che è una delle piattaforme che potranno essere utilizzate per la compilazione e trasmissione della domanda, sarà progressivamente integrata in tutte le piattaforme/sistemi messi a disposizione dai SUAP, eventualmente tramite il sistema camerale (www.impresainungiorno.gov.it ).

Spese di istruttoria

E' in vigore il nuovo tariffario regionale, a decorrere dal 1° ottobre 2015.

La Legge regionale n. 19/2014, art. 22 - comma 1, ha incaricato la Giunta regionale di provvedere alla definizione di “criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 del DPR 59/2013”.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 3827 del 14 luglio 2015 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 20 luglio 2015) Regione Lombardia ha definito un tariffario regionale unico, nel quale vengono definite le modalità di determinazione e versamento degli oneri istruttori per tutti i titoli ricadenti in AUA, in sostituzione del tariffario attualmente vigente.
Pertanto non è più applicata la previgente Deliberazione di Giunta Provinciale n. 7/2014.

E' in vigore la Deliberazione del Presidente della Provincia, n. 84 del 7/10/2015, come modificata dalla Delibera del Presidente n. 155/2021 del 9 novembre 2021, in base alla quale: nel caso di domanda per rilascio di AUA, gli oneri istruttori provinciali sono da valutare come sommatoria di quelli previsti per i vari titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda, computati al 100% per i titoli nuovi, in rinnovo o in modifica sostanziale, e al 50% per i titoli in proseguimento senza modifiche, delle cifre previste dalla DGR regionale;
in caso di presentazione di domanda di modifica sostanziale di un’AUA già adottata dalla Provincia, sono dovuti solo gli oneri per il titolo (o i titoli) direttamente oggetto della modifica stessa.
E' disponibile il foglio di calcolo elaborato da Regione Lombardia e modificato in relazione ai disposti provinciali, accessibile tramite il seguente link:
Calcolo oneri istruttori

Per quanto riguarda le modalità di versamento degli oneri alla PROVINCIA DI COMO, l'Ente, al fine di permettere il pagamento elettronico, ha attivato una piattaforma web conforme al sistema pagoPA raggiungibile al seguente link: pagoPA Provincia di Como

  • alla voce “Servizio” selezionare “S3.10 AMMINISTRATIVO AMBIENTE”; 
  • causale obbligatoria: “Cap. 3767 – Rimborso delle spese d’istruttoria – AUA – Ragione sociale

Nel foglio di calcolo sono inseriti anche gli importi dovuti agli altri Soggetti che possono intervenire a vario titolo nel procedimento: Gestore del Servizio idrico integrato, ARPA e SUAP, oltre che Ufficio d'Ambito.
Per il versamento relativo alle spese d'istruttoria di competenza dell' UFFICIO D'AMBITO DI COMO , si richiamano i seguenti riferimenti:
Bonifico sul conto dell'Ufficio d'Ambito di Como c/o Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Piazza Grimoldi, 8 Como  CODICE IBAN IT 98 G 08430 10900 000000264872.

 


ATTENZIONE  
Per le spese d'istruttoria di competenza del SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, in accordo con quanto indicato dal Medesimo, si comunica che occorrerà procedere al versamento SOLO A SEGUITO DI EMISSIONE DI APPOSITA FATTURA DA PARTE DI COMO ACQUA S.R.L., nel corso del procedimento istruttorio.
Per le eventuali spese istruttorie per ARPA, si rimanda alla specifica pagina WEB dell'Agenzia.
PERTANTO NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO PRELIMINARE A COMO ACQUA S.R.L. O AD ARPA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUA.


I calcoli sono mutuati dai disposti della DGR 3827/2015. Per gli ulteriori dettagli e per le modalità dei relativi versamenti, si rimanda comunque ai singoli Soggetti beneficiari.
Per ogni eventuale approfondimento relativo alla casistica degli scarichi in rete fognaria, occorre consultare la specifica pagina dell' Ufficio d'Ambito o di Como Acqua S.r.l.

Attività di gestione rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D.L.vo 152/2006)

Fra i titoli abilitativi compresi nell'AUA è presente la comunicazione per la gestione rifiuti in regime semplificato, per la quale il Gestore è tenuto alla presentazione di apposita fidejussione, il cui importo è stabilito in fase istruttoria e formalizzato nel provvedimento conclusivo. Al successivo link sono disponibili i moduli per la presentazione della fidejussione.

I moduli disponibili sono due:

  • il primo per la stipula della fidejussione di durata pari a quella del provvedimento di AUA, maggiorata di un anno (16 anni);
  • il secondo per la stipula della fidejussione con durata pari alla metà del periodo totale (8 anni).

Nel caso di utilizzo di questa seconda modalità, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore sarà tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell’autorizzazione unica ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale sarà revocato d’Ufficio.

Modulo fidejussione per gestione rifiuti

 

Pagamento diritti d’iscrizione:

Per le specifiche riguardanti il versamento annuale dei diritti d’iscrizione, si rimanda alla pagina specifica del Servizio Rifiuti – Registro recuperatori



 

Trasmissione documenti a seguito di rilascio dell'AUA

Il provvedimento di AUA generalmente prescrive l'effettuazione, da parte del Gestore (Azienda) di piani di monitoraggio per scarichi di acque reflue e/o emissioni in atmosfera, oltre che, in casi specifici, la trasmissione di documentazione tecnica particolare (progetti di adeguamento impianti, documentazione attestante il rispetto di prescrizioni autorizzative, etc.), con cadenza temporale fissata.


Se non diversamente specificato nel provvedimento, le scadenze temporali fissate per ottemperare alle prescrizioni s’intendono decorrenti dalla data di notifica dell’atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali s’intendono calcolati come continui e consecutivi.


Ogni eventuale richiesta di proroga dei termini temporali fissati per ottemperare alle prescrizioni deve essere formalizzata da parte dell’Azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all’interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza alla Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dev'essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. La Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l’acquisizione dei nulla osta dei Soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.
Se non diversamente specificato all’interno del provvedimento di AUA o del relativo allegato tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà di inoltrare tale documentazione agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati.


Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, sono ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.


Deve essere comunicato ogni eventuale cambiamento del domicilio elettronico dichiarato nella domanda di AUA, nonché la revoca o la modifica dell’eventuale procura per la sottoscrizione digitale dei documenti, in quanto sia il domicilio elettronico sia la procura vengono ritenuti validi.


AUA POINT
Regione Lombardia ha emanato la Deliberazione di Giunta n. XI/2481 del 18/11/2019 (BURL S.O. n. 49 - 02/12/2019) concernente “Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”.
AUA POINT è l’applicativo gestito da ARPA Lombardia per la raccolta organizzata degli autocontrolli per le attività NON soggette ad AIA, per quanto concerne esclusivamente emissioni in atmosfera e scarichi: saranno coinvolte tutte le aziende rientranti negli ambiti autorizzativi che includono le matrici sopra richiamate.
L’applicativo è messo a disposizione da Regione Lombardia e ARPA in questa fase in via sperimentale e non vincolante, pertanto a oggi non vige l’obbligo di compilazione.
D’altra parte, l’ eventuale compilazione volontaria SOSTITUISCE L’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INSERITE NEL PROVVEDIMENTO DI AUA.

Linee guida regionali art 271 comma 7 bis

In data 10/06/2021 è stata pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 23 la DGR 07/06/2021 n. 4837 “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7 bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”.

Sulla base di quanto previsto dalle norme transitorie definite nel d.lgs 102/2020 e dallo stesso articolo 271 c.7bis, la relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1, Allegato 1 della sopracitata DGR deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia di Como (in firma digitale, a mezzo PEC protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it  ), nei seguenti termini:

  1. nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) entro il 28 agosto 2021;
  2. nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell’autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla DGR n. 7576/2017;
  3. ogni cinque anni, a decorrere dall’ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione. Si ricorda che, in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Stante la complessità che può richiedere l’analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall’art. 3 c.7 del d.lgs. 102/2020, si ritiene che, fermo restando la necessità di trasmettere – ove previsto - la relazione in esito alle valutazioni di cui al punto 6.2 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati dal suddetto comma (28-8-2021), è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall’Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del Gestore.

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Rita Veglia (rita.veglia@provincia.como.it ).

FAQ -  portale Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/qualita-dell-aria-ed-emissioni-in-atmosfera/dgr-4837-del-2021-linea-guida-adempimenti-art-271-c7bis-dlgs-152-2006/dgr-4837-del-2021-linea-guida-adempimenti-art-271-c7bis-dlgs-152-2006 

Adempimenti medi impianti di combustione – Art 273 bis del D.Lgs. n. 152-2006 e s.m.i.

I Gestori di stabilimenti soggetti ai regimi autorizzativi emissioni in atmosfera, AUA, AIA, rifiuti, nei quali sono collocati impianti di combustione esistenti di potenza superiore a 5 MW, sono tenuti – entro il 1° gennaio 2023 – a presentare all’autorità competente, qualora non lo abbiano già fatto:

  • una domanda autorizzativa al fine di adeguare i valori limite e le prescrizioni relative ai medi impianti di combustione ai valori limite previsti dal comma 5 dell’art. 273bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

oppure

  • nel caso in cui le autorizzazioni che regolano l’attività degli stabilimenti già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5, una comunicazione attestante il sussistere di tale condizione.

La comunicazione, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa via PEC alla Provincia di Como e ad ARPA Dipartimento di Como e Varese utilizzando il modello in allegato.
Sono fatte salve le indicazioni di cui alla nota regionale n. 50356 del 07/12/2022 in allegato.
 

Ultimo aggiornamento:
26/02/2024, 17:12