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Cosa fare in caso di investimento di un animale selvatico

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Informazioni generali

Chi ha la sfortuna di incappare nell'investimento automobilistico di un animale selvatico di dimensioni medio-grosse (ungulati, volpi, tassi, ecc.) può richiedere l’intervento di un organo di Polizia che dovrà procedere al rilevamento dell’incidente. Ciò appare necessario anche nella augurata assenza di danni alle persone, al fine di garantire il rispetto delle norme inerenti il benessere animale e di poter eventualmente procedere con la richiesta di indennizzo del danno alla vettura. 
Infatti, anche se la legislazione vigente non prevede alcun diretto risarcimento da parte della Provincia, rispetto al passato appare oggi possibile sperare in un indennizzo dei danni provocati dall'investimento di un ungulato, ma per averne diritto occorre un verbale di rilevamento del sinistro o anche più semplicemente un rapporto di servizio che evidenzi la dinamica del fatto. 

Se il sinistro è stato rilevato dagli Agenti di Polizia Locale della Provincia, il relativo verbale va richiesto al seguente indirizzo:
Provincia di Como 
Comando Polizia Locale 
via Borgovico, 148 tel. 031/230221 
22100 COMO
Mail: infopolizialocale@provincia.como.it 

Procedura di indennizzo

La procedura di indennizzo è di competenza degli uffici di Regione Lombardia e le informazioni in merito possono essere reperito al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/Diritti-e-tutele/assicurazioni-e-risarcimenti/pro-assicurazioni-danni+fauna-OPSI/assicurazioni-infortuni+-fauna 
  

Norme di comportamento del conducente

Nel caso di incidente stradale con fauna selvatica il conducente del veicolo deve fermarsi e avvisare tempestivamente le Forze dell'Ordine, Polizia Provinciale o Polizie Locali, così come previsto dal Codice della Strada (art. 189 - Decreto legislativo n. 285/1992): 

  • "comma 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643."
  • "Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328." 

Ultimo aggiornamento:
21/01/2020, 13:14