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Imposta provinciale di trascrizione

Imposta provinciale di trascrizione - IPT

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Informazioni generali

Il presupposto impositivo è la richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 446/1997


Soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione, come individuato negli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

Adempimenti della Provincia

L'imposta è applicata sulla base della tariffa deliberata da ciascuna provincia per l'anno di competenza. 
In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 446 del 1997, le province possono deliberare l'aumento delle misure di base dell'imposta - contenute nel D.M. n. 435 del 1998 - sino ad un massimo del 30%. Tali misure devono essere adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno cui è riferito il bilancio di previsione e devono essere notificate entro 10 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione al competente ufficio del PRA ed all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. 

Modalità di pagamento

L'imposta deve essere pagata al momento della richiesta di formalità al (P.R.A.) presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista".Il versamento dell'imposta deve essere effettuato:

  • per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione
  • per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto

Per gli anni 2010 - 2014 la Provincia di Como ha affidato, mediante apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia - Ufficio Provinciale di Como - il compito di: riscuotere, effettuare gli opportuni controlli, applicare sanzioni per ritardato o omesso pagamento, effettuare rimborsi in materia di imposta provinciale di trascrizione.
  
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015 LA STESSA CONVENZIONE E’ STATA PROROGATA CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 71 DEL 18 DICEMBRE 2014.

Dal 1 gennaio 2015

La Legge di stabilità 2015, all'articolo 44, 31° comma, elimina i commi 2 e 3 dell'art. 63 Legge 342/2000, ovvero le disposizioni che fino a tutto il 2014 consentivano agli “ autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico” iscritti ASI o FMI di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di godere delle agevolazioni fiscali in materia di tasse automobilistiche (IPT e bollo).
 

Ultimo aggiornamento:
11/01/2023, 12:11