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Autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazioni paesaggistiche

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Informazioni generali

In base al dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i., i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Hanno pertanto l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti, prima dell’esecuzione di interventi su tali immobili, il progetto di intervento corredato dalla documentazione tecnica.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e pertanto. Ad eccezione di alcuni casi specifici (articolo 167 commi 4 e 5), l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Efficacia dell’autorizzazione paesaggistica

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Competenze della Provincia

Ai sensi dell’art. 80, della L.R. n. 12/2005 e sm.i., la Provincia è competente al rilascio di autorizzazione paesaggistica per le seguenti tipologie di intervento:
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 della medesima normativa (comma 4);
b) strade di interesse provinciale (comma 4);
c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della predetta legge (comma 4);
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt (comma 4);
e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003 (comma 4);
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003 (comma 4);
g) interventi relativi a (opere - n.d.r.) idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della L.R. n. 12/2005 e sm.i. (comma 4);
h) le opere di cui al comma 6, lettera a) della L.R. n. 12/2005 e sm.i., per i territori non di competenza della comunità montana (comma 4).

Alla Provincia spettano anche le funzioni sanzionatorie per le tipologie di intervento sopraelencate, consistenti nel ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie. È possibile presentare richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Procedimento “ordinario” artt. 146 e seguenti D.Lgs. 42/2004 e procedimento “semplificato” artt. 7e seguenti D.P.R. 31/2017: documentazione e tempistiche

Il procedimento (rilascio o diniego) di autorizzazione paesaggistica si avvia tramite specifica istanza alla Provincia, da redigersi su apposito modulo da parte del/dei soggetto/i avente/i titolo, ovvero:

  • dal proprietario/possessore/detentore nel caso di interventi operati da soggetti privati;
  • dal legale rappresentante nel caso di ditte, società ecc.;
  • dal Sindaco pro-tempore nel caso di Comuni, Presidente nel caso di altri Enti Pubblici.

La documentazione a corredo del progetto, preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, è individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.
Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica verifica se l’istanza sia corredata della documentazione necessaria, provvedendo all’eventuale richiesta di integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. La richiesta di integrazioni interrompe i termini di legge, che riprendono una volta ricevuta la documentazione chiesta.
L’amministrazione competente trasmette poi al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente.
Il soprintendente rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo il soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Procedimento “semplificato”: documentazione e tempistiche

Il DPR 31/2017 elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata che sono interessati da un iter procedurale accelerato.
L’Allegato A del DPR 31/2017 elenca i “piccoli interventi” che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
L’Allegato B del DPR 31/2017 elenca invece gli interventi considerati ad “impatto lieve” e che usufruiscono di una “procedura semplificata”.
Oltre agli interventi di lieve entità, sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato.
Ricevuta l’istanza l’amministrazione procedente verifica se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato «A» o art. 149 del Codice), oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario (art. 146 del Codice). Ove occorrano L’amministrazione procedente chiede all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, ulteriori documenti e chiarimenti, inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza o dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione. Se la valutazione del Soprintendente è positiva, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
In caso di valutazione negativa il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici o contrasti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti. Con la comunicazione è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione all’autorità procedente.

Sanzioni e accertamento della compatibilità paesaggistica

  1. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004 stabilisce il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

Per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del sopracitato decreto legislativo.
In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica, fatto salvo quanto previsto all’art. 167, comma 4 in riferimento alla possibilità di accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per “creazione di superfici utili o volumi” ci si riferisce a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico.
La procedura per l’accertamento (cfr. art. 167, comma 5) prevede che l’autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) a seguito di specifica istanza del richiedente o dietro segnalazione d’ufficio, ne determini entro 180 giorni la conclusione.
La procedura può concludersi con un accertamento favorevole e in tale caso il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Qualora non vi sia un “danno ambientale” la sanzione viene calcolata unicamente sul “profitto conseguito” e, comunque, in misura non inferiore all’80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro., (art. 83 della l.r. 12/2005).
I funzionari di riferimento in relazione alle tematiche di autorizzazione e procedimenti sanzionatori sono:

  • Vittorio Basurto (per Rifiuti, Sostituzione Comuni, Strade Provinciali, attività di cava);
  • Alessia Gazzetto (per grandi derivazioni);
  • Silvia Mazzella (per demanio, boschi, piccole derivazioni).

Costi

N. 1 marche da bollo da € 16,00

Il referente

Funzionario direttivo tecnico
Daniele Bianchi
031/230290
Email: daniele.bianchi@provincia.como.it

Orari di servizio degli uffici

Si consiglia di fissare preventivamente gli appuntamenti.
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00
Martedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30

Personale addetto

Funzionario direttivo tecnico
Silvia Mazzella
031/230204
Email: silvia.mazzella@provincia.como.it
Funzionario direttivo tecnico
Vittorio Basurto
031/230374
Email: vittorio.basurto@provincia.como.it
Funzionario direttivo tecnico
Paolo Besana
031/230205
Email: paolo.besana@provincia.como.it
Funzionario direttivo tecnico
Alessia Gazzetto
031/230206
Email: alessia.gazzetto@provincia.como.it

Ultimo aggiornamento:
29/06/2023, 11:14