Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato il 4 aprile l'Ordinanza regionale n.521 che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.
La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:
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l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
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l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
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la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
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la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
Il testo dell'ordinanza del 4 aprile 2020
Il testo dell'ordinanza del 6 aprile 2020
Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile:
- i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
- Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
- È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati;
- È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;
- Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
#fermiamoloinsieme

Ultimo aggiornamento:
08/04/2020, 10:14