Coronavirus: ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020

Data :
20 mar 2020

Pubblichiamo il testo dell'ordinanza Ministero della Salute  del 20 marzo 2020 contenente nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

L'ordinanza

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione; 

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 

Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2  maggio  1940,  n. 1045; 

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data  23  maggio  2005  e  in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanità pubblica in ambito transfrontaliero; 

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27 gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze  del  12,  14  e  15 marzo 2020, in corso di pubblicazione; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6, recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con modificazioni,  nella legge 5 marzo 2020, n. 13; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11, recante  «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»; 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento  del Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, recante  «Misure  di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 

Considerati l’evolversi della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

                              E m a n a 

                       la seguente ordinanza: 

Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19  sono  adottate,  sull'intero  territorio   nazionale,   le ulteriori seguenti misure: 

  • è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 

  • non è consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

  • sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonché'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; 

  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  è vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 

Art. 2 Disposizioni finali

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione. 

 

La  presente  ordinanza  è  trasmessa  ai  competenti  organi   di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 

Ultimo aggiornamento:
21/03/2020, 10:49