Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco
La Regione Lombardia ha disposto lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca:
- Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.
- Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
- Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.
Ultimo aggiornamento:
23/03/2021, 09:57