Registro dei Recuperatori
Come previsto dagli articoli 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni la Provincia iscrive in un proprio registro le imprese che effettuano la comunicazione di esercizio attività di recupero di rifiuti. Si tratta di una procedura semplificata espressamente prevista per le imprese che ricadono nei commi 4 e 5 dell'art. 214.
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di esercizio attività
Pagine di approfondimento
Documenti e approfondimenti
- Documentazione di rito (2012) - [15 KB]
- Modulistica per comunicazione (2012) - [96 KB]
- Modulistica per rinnovo (2012) - [92 KB]
- Schema tipo fidejussione - [16 KB]
- Registro dei Recuperatori (on line)
(Link esterno)
