Organizzazione e attività amministrativa
In grassetto le modifiche e integrazioni approvate con deliberazioni del consiglio provinciale n. 53 in data 13 novembre 2000 e n. 59 in data 20 dicembre 2000 vistate dall'O.RE.CO. nella seduta del 8/01/2001 al n. 39
Capo Primo - Ordinamento dei servizi e degli uffici
Art. 47 - Regolamento di organizzazione
1. La disciplina dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è contenuta in apposito Regolamento.
2. L'organizzazione degli Uffici si informa a criteri di trasparenza, garanzia dei diritti dei cittadini utenti dei servizi erogati, pubblico interesse, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in coniugazione con i principi di professionalità, efficienza e responsabilità.
3. Detti principi si concretizzano anche attraverso la distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi elettivi, e le funzioni di gestione e attuazione dei programmi, che competono ai dirigenti, in una prospettiva di costante raccordo, collaborazione ed integrazione.
Art. 48 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa è articolata in funzione di una semplificazione dei moduli organizzativi, con la previsione di unità dotate di competenze gestionali complesse, tali da consentire una precisa responsabilizzazione rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Possono essere altresì previsti servizi e uffici su base circondariale.
Art. 49 - Segretario generale
1. La nomina e lo stato giuridico ed economico del Segretario generale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, sia politici che burocratici e gestionali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, esprimendo formale parere su tutti gli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente quando l'organo o il soggetto che assume l'atto espressamente lo richieda.
3. Il Segretario Generale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
c) attende alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento che disciplina i rapporti tra lo stesso Segretario e il Direttore Generale;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti Provinciali in quanto compatibile con le norme di legge vigenti.
e) Inoltre, in mancanza del Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario Generale svolge, poi, tutte le funzioni del Direttore Generale, di cui all'art. 108 comma 1 T.U.E.L., nel caso in cui il Presidente si avvalga della facoltà prevista comma 4, stesso articolo.
Art. 50 - Vicesegretario generale
1. La Provincia ha un Vicesegretario generale, che svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la nomina a Vicesegretario generale.
Art. 51 - Preposizione ai servizi ed agli uffici
1. Agli uffici è preposto personale di ruolo in possesso della necessaria qualifica e professionalità.
2. La copertura dei posti d'organico vacanti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può essere fatta mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Possono altresì essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti o per alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti a tempo determinato, relativi a posti d'organico o al di fuori della dotazione organica, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia, e cessano comunque con la decadenza, determinata da qualsiasi causa, del Presidente medesimo.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assunzione.
6. Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi e decentrati per il personale degli enti locali, eventualmente integrato, previo motivato provvedimento della giunta, da una indennità “ad personam” commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 52 - Conferenza dei Dirigenti responsabili dei settori
1. E' istituita la conferenza permanente dei Dirigenti responsabili dei settori presieduta dal Direttore Generale e, in sua assenza dal Segretario Generale.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale e per i Dirigenti alla conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
Art. 53 - Incarichi di coordinamento di aree funzionali
1. La Giunta con il regolamento di organizzazione può istituire aree funzionali di settori omogenei. Gli incarichi per il solo coordinamento dell'area sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente della Provincia a Dirigenti preposti ad un settore.
2. L'incarico non potrà superare il mandato del Presidente della Provincia ed è rinnovabile.
3. L'incarico può essere anticipatamente revocato con decreto motivato dal Presidente della Provincia, in caso di inosservanza delle direttive del Presidente medesimo, della Giunta e dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati.
4. Le modalità per l'incarico, i contenuti, la durata e il trattamento economico sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 54 - Funzioni dirigenziali
1. L'organizzazione amministrativa è informata al principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e poteri di gestione spettante ai dirigenti.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta esercitano poteri di indirizzo e di controllo. In particolare:
a) definiscono gli obiettivi programmatici;
b) indicano le relative scale di priorità;
c) formulano le direttive generali;
d) verificano i relativi risultati.
3. I Dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'Ente, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Spetta loro la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I Dirigenti garantiscono il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.
5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi. A tal fine, svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa. In particolare:
a) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;
b) attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;
c) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulla funzionalità degli uffici e dei servizi, nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;
d) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono i pareri di competenza sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio;
e) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione amministrativa che impegnano l'Ente verso l'esterno secondo le direttive contenute nel Piano Esecutivo di Gestione;
f) adottano i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia;
g) svolgono funzioni di studio, di ricerca e di espletamento di incarichi speciali, nonché ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, il Segretario Generale e, ove presente, il Direttore Generale, sulla base delle esigenze di funzionalità dei servizi, conferisce ai Dirigenti la titolarità dei settori.
7. Il regolamento definisce i criteri in base ai quali il Presidente della Provincia conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali. Il regolamento garantisce l'autonomia e la professionalità dei dirigenti nonché la funzionalità degli uffici.
8. I dirigenti possono delegare loro funzioni al personale dei rispettivi settori, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
9. L'elenco delle determinazioni dirigenziali viene trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo dell'Ente.
Art. 55 - Pareri dei dirigenti
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo devono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del dirigente del servizio interessato e del dirigente del servizio finanziario.
2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Art. 56 - Stato giuridico ed economico del personale
1. Il p ersonale dell'Ente rappresenta un patrimonio umano e professionale che la Provincia valorizza utilizzando il metodo della concertazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello locale e nazionale, nell'ambito delle norme contrattuali vigenti, per tutte le questioni che attengono al rapporto di lavoro.
2. Con il regolamento di organizzazione sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le norme sullo stato giuridico ed economico nell'ambito delle norme di legge e di quelle stabilite sulla base degli accordi collettivi nazionali. Restano salve le disposizioni previste in materia di contrattazione decentrata.
Art. 57 - Collaborazioni esterne
1. Ove sia necessario acquisire, per obiettivi determinati o per lo studio di problemi specifici previamente inseriti nel PEG, apporti professionali di particolare qualificazione, previa informativa motivata alla Commissione consiliare competente, possono essere conferiti incarichi di collaborazione con convenzione a termine ad esperti estranei all'Amministrazione Provinciale.
Art. 58 - Uffici speciali
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
Art. 59 - Direttore generale
1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al quale competono tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
3. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
Capo secondo - Attività amministrativa
Art. 60 - Disposizioni generali
1. L'attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza in conformità alle disposizioni della legge 7.8.1990 n. 241 e alle norme del presente Statuto.
2. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente o responsabile del servizio.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito a norma del successivo art. 62.
4. Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli atti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione degli interessati.
Art. 61 - Responsabilità dei procedimenti
1. L'apposito rego lamento di cui alla L. 241/90 e successive modifiche individua, per ciascun tipo di procedimento, il settore o servizio che ne è responsabile.
2. I dirigenti o responsabili dei servizi individuano i responsabili dei singoli procedimenti. In mancanza di tale individuazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente del servizio.
3. Ciascun responsabile del procedimento adempie ai compiti previsti dall'art.6 della legge 7.8.1990 n. 241.
Art. 62 - Termini dei procedimenti
1. Ove non sia già direttamente disposto da altre norme, con regolamento sono fissati i termini entro cui devono concludersi i singoli tipi di procedimenti e i termini intermedi entro cui i responsabili del procedimenti devono far pervenire lo schema di provvedimento all'organo provinciale competente per l'adozione.
2. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la presentazione di domanda, istanze o documenti all'Amministrazione Provinciale al fine del rispetto dei termini suindicati.
Art. 63 - Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico
1. Salvo quando non risultino già fissati con legge o regolamento o programma o altro atto di indirizzo, sono predeterminati con delibera del Consiglio, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi ausilii finanziamenti o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
Art. 64 - Partecipazione ai procedimenti
1. Quando non siano previste altre forme di partecipazione da specifiche disposizioni di legge, ai fini della formazione di piani, programmi e di altri atti amministrativi generali, viene di norma indetta, secondo le modalità stabilite con regolamento, un'udienza pubblica cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.
2. Per i provvedimenti a carattere puntuale sono garantiti i diritti di informazione e di partecipazione dei destinatari e degli interessati previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7.8.1990 n.241. Il responsabile del procedimento è tenuto altresì a fornire agli interessati le informazioni richieste sullo stato degli atti e della procedura.
3. La Giunta Provinciale individua altresì le strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.
4. Nell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento gli interessati possono farsi rappresentare per singoli atti da persona da essi delegata per iscritto.
5. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato a ciascuno dei destinatari a cura del responsabile del procedimento con l'indicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini.
Art. 65 - Semplificazione dei procedimenti
1. Il regolamento di cui al precedente art. 62 disciplina altresì le misure di semplificazione dei procedimenti in attuazione delle disposizioni di legge, con particolare riguardo all'attuazione delle conferenze di servizi, all'accelerazione dei pareri e degli accertamenti tecnici, nonché all'autocertificazione e alla presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini all'amministrazione provinciale.
Art. 66 - Contratti
1. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento per la disciplina dei contratti della Pro vincia attenendosi alle proce dure previste dalle norme della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento interno.
2. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposito atto ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.
3. Il regolamento prevede altresì, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e di legge applicabili, che sia istituito l'albo dei fornitori della Provincia e che la stipulazione dei contratti sia subordinata all'esistenza di condizioni di trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa prescelta come contraente e, in particolare, all'identificazione delle persone fisiche alle quali, anche se costituita in forma societaria, l'impresa appartiene.
4. L'elenco dei contratti stipulati è comunicato alla Commissione consiliare competente per materia con cadenza trimestrale.
Art. 67 - Gestione finanziaria e contabile
1. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento di contabilità. Nel regolamento sono dettate norme per la rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici e per la rendicontazione dei risultati economici e contabili della loro gestione.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Il Regolamento generale delle entrate ed i regolamenti dei singoli tributi provinciali si conformano ai principi contenuti nella legge 27/7/2000 n. 212.
Capo Terzo - Servizi pubblici provinciali
Art. 68 - Forme di gestione
1. Le attività della Provincia che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale sono gestite in una delle forme sottoindicate in relazione alla natura e alla complessità del servizio e alle esigenze di gestione dello stesso.
2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:
a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una struttura apposita;
b) in concessione a terzi o mediante convenzione quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino;
c) a mezzo di azienda speciale qualora trattasi di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale provinciale o comunque a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni a capitale pubblico e provinciale minoritario.
Art. 69 - Aziende speciali
1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno Statuto deliberato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge, e dai regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione.
2. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:
a) sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale;
b) è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione d elle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di amministrazione;
c) è istituito nell'azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
d) la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio con la relazione di cui all'art. 44.
e) la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
Art. 70 - Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento di ogni istituzione sono disciplinati da apposito regolamento provinciale con la delibera di costituzione.
5. Il regolamento deve riservare al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'istituzione e l'approvazione degli atti fondamentali. Il regolamento prevede altresì le modalità con cui la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'istituzione o la verifica dei risultati di gestione, riferendone al Consiglio con la relazione di cui all'art. 44, nonché le modalità di conferimento del capitale di dotazione e di copertura degli eventuali oneri sociali.
Art. 71 - Disposizioni comuni
1. Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 72 - Società a partecipazione provinciale
1. La Provincia può costituire forme societarie anche atipiche, nel limite della meritevolezza dei fini perseguiti posti dall'art. 1322 del C.C. e della corrispondenza alle finalità istituzionali.
2. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni non quotate in borsa, l'atto costitutivo e lo Statuto della società devono prevedere ai sensi dell'art. 2458 c.c. che uno o più amministratori e sindaci possano essere nominati e revocati direttamente dalla Provincia.
3. Ai sensi dell'art. 67 T.U.E.L. i consiglieri provinciali possono essere eletti o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società a partecipazione provinciale maggioritaria o minoritaria.
Art. 73 - Consorzi
1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri enti locali di uno o più servizi, può essere costituito un consorzio. Non può essere costituito più di un consorzio tra la Provincia e gli stessi enti.
2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.
3. Lo Statuto deve prevedere che:
a) l'assemblea del Consorzio sia composta dal Presidente della Provincia e dagli altri rappresentanti degli altri enti associati o da loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto stesso;
b) spetti all'assemblea eleggere il Consiglio di amministrazione ed approvare gli atti fondamen tali individuati nello Statuto stesso;
c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia, ai fini della loro comunicazione al Consiglio Provinciale.
4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano ai Consorzi le norme sulle aziende speciali.
Art. 74 - Convenzioni
1. Al fine dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati con enti locali o con altri enti pubblici, possono essere stipulate dal Presidente apposite convenzioni su conforme delibera dal Consiglio Provinciale.
2. Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
