Disposizioni generali
In grassetto le modifiche e integrazioni approvate con deliberazioni del consiglio provinciale n. 53 in data 13 novembre 2000 e n. 59 in data 20 dicembre 2000 vistate dall'O.RE.CO. nella seduta del 8/01/2001 al n. 39
Art. 1 - La Provincia di Como
1. Le Comunità che vivono sul territorio della provincia di Como sono unite dal lavoro, dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione.
2. Il paesaggio lariano, con la schiera dei monti e delle valli, le acque dei torrenti e dei laghi, le colline prealpine e la pianura comasca, è storia e risorsa per tutte le comunità.
3. Il lavoro è alla base della crescita e del benessere economico e sociale dei cittadini ed ha l'obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile; uno sviluppo che dia piena cittadinanza anche a tutti coloro che, per condizione sociale o difficoltà personali, sono in condizione di svantaggio sociale.
4. La provincia di Como da secoli terra di frontiera e luogo di transito, è punto di incontro delle culture e delle economie del Sud e del Nord nell'Europa del Terzo Millennio; è inoltre parte fondamentale della Regione transfrontaliera dell'Insubria.
5. La Provincia di Como rappresenta la propria Comunità, è autonoma, entro l'unità della repubblica italiana, nell'ambito della Costituzione e dei principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali ed è retta dal presente Statuto.
6. Capoluogo della Provincia è la città di Como. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.
Art. 2 - Indirizzi e finalità generali
1. La Provincia di Como pone a fondamento dell'autonomia provinciale la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e dei doveri inderogabili di solidarietà nonchè lo sviluppo dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, iniziativa personale e laboriosità, ricerca artistica e culturale, propri della popolazione comasca.
2. La Provincia di Como assume come obiettivi prioritari della sua azione:
a) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio al fine di una migliore qualità della vita;
b) il riequilibrio economico, sociale e territoriale, contribuendo al superamento degli squilibri esistenti prioritariamente nell'intera area provinciale;
c) il confronto e lo scambio fra le culture locali e le altre culture, la promozione e la diffusione dell'informazione, l'attuazione di idonee forme di sostegno alle relazioni frontaliere ed alle iniziative in favore dei processi di integrazione fra i popoli;
d) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività economiche della Provincia, con particolare riguardo alle produzioni agricole, industriali, artigianali e alle attività commerciali e turistiche tipiche dell'area;
e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, in particolare mediante la definizione concertata di programmi di intervento, l'integrazione dell'azione pubblica e privata e il sostegno dell'associazionismo e della cooperazione;
f) la reale partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, sociale ed economica del territorio.
Art. 3 - Compiti e funzioni della Provincia
1. La Provincia, ente intermedio fra la Regione e i Comuni, esercita i compiti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale ed è titolare di funzioni proprie e conferite per il territorio provinciale a norma delle leggi nazionali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
2. Le funzioni sono svolte avvalendosi anche delle attività che possono essere offerte dagli enti locali, dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. In particolare esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
m) coordinamento dello sviluppo urbanistico del territorio.
4. La Provincia, altresì, promuove e coordina attività e realizza opere di interesse provinciale nei settori economico, produttivo commerciale e turistico, nonchè in quelli sociale, culturale e sportivo, in collaborazione coi Comuni e sulla base di appositi programmi.
5. La Provincia esercita, inoltre, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
6. La Provincia ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi. Essa provvede all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate nei limiti dei mezzi all'uopo assegnati.
7. Nel rispetto della legge e del presente Statuto la Provincia disciplina con regolamenti la propria organizzazione e l'esercizio dei compiti e delle funzioni provinciali.
Art. 4 - Programmazione
1. Per l'esercizio coordinato ed efficiente dei compiti e delle funzioni da essa svolte la Provincia assume la programmazione come metodo di governo ed assicura la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo interno di gestione.
2. La programmazione provinciale è articolata di norma per progetti organici di intervento.
Art. 5 – Circondari
1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità istituisce i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione.
2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un'attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell'ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione della Provincia.
3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l'organizzazione, il funzionamento, l'assemblea dei sindaci e la nomina del presidente dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 6 - Organizzazione di governo e di gestione
1. Nell'organizzazione della Provincia sono distinte le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi elettivi e le attribuzioni di gestione spettanti alle strutture amministrative e ai responsabili professionali delle stesse.
2. L'ordinamento dei servizi e degli uffici e l'organizzazione dei servizi pubblici della Provincia sono disciplinati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione in relazione alle previsioni della programmazione provinciale e secondo principi di professionalità e responsabilità del personale e salvaguardia dei diritti degli utenti.
3. La Provincia eroga i servizi pubblici di propria competenza scegliendo le forme gestionali più opportune, in relazione alla natura del servizio.
Art. 7 - Partecipazione, informazione e decentramento
1. La Provincia garantisce e promuove, secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto, la valorizzazione delle libere forme associative, la partecipazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni sociali alla formazione delle scelte provinciali e alla gestione dei servizi, la partecipazione degli interessati nello svolgimento dei procedimenti amministrativi che li riguardino e l'accesso agli atti e alle informazioni al fine della più ampia trasparenza dell'attività amministrativa provinciale.
2. Al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, la Provincia adotta inoltre le misure necessarie per il decentramento territoriale degli uffici e servizi provinciali, costituendo strutture su base circondariale o stipulando convenzioni con i Comuni e le Comunità montane interessate.
3. La Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e su quella degli organismi ad essi facenti capo, anche con propri strumenti.
Art. 8 - Coordinamento e collaborazione con la Regione, i Comuni le Comunità Montane e le Autonomie Funzionali
1. La Provincia, secondo le norme di legge nazionale e regionale partecipa alla programmazione socioeconomica e alla pianificazione territoriale e ambientale regionale e coordina al riguardo la partecipazione dei Comuni.
2. La Provincia assicura il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali alla formazione degli strumenti della programmazione provinciale e si vale nella maniera più ampia della collaborazione dei medesimi nell'attuazione dei programmi e dei piani provinciali, stipulando allo scopo convenzioni e accordi o delegando le funzioni relative.
3. La Provincia collabora al più efficiente esercizio dei compiti e delle funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali, prestando, quando richiesta, la propria assistenza tecnico-amministrativa e promuove, nei modi previsti dalla legge regionale, il riordin o territoriale dei Comuni e la costituzione di forme associative intercomunali.
Art. 9 - Stemma, gonfalone e sigillo
1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono determinati in conformità alla legge.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità e le facoltà di uso dello stemma anche da parte di enti e associazioni.
3. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma e la dicitura "Provincia di Como".
4. Al Presidente della Provincia è attribuita una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia.
